ARTICOLO N. 1 DENOMINAZIONE
L’Associazione Vegetariana italiana ONLUS (A.V.I.) fondata come società Vegetariana italiana il 12 settembre 1952 a Perugia da Aldo Capitini, Emma Thomas ed Edmondo Marcucci e ricostruita a Milano il 24 gennaio 1970 da Ferdinando Delor, Ivo Perillo, Manlio Cavallo, Elena Ossipoff e Agostino Sestili, riunisce quanti sono contrari a nutrirsi di alimenti contenenti prodotti che derivano dall’uccisione e sofferenza di animali.

Le modifiche statutarie succedutasi nel tempo hanno adeguato l’A.V.I. alle nuove esigenze sorte senza interrompere continuità. L’Associazione agli effetti fiscali assume la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità’ sociale dandone l’acronimo ONLUS, conformemente al D.L. n. /97 e successive modificazioni e integrazioni.

ARTICOLO N. 2 SEDE
L’Associazione ha sede legale in viale Brianza 20 Milano, mentre la Presidenza Nazionale è sita nel luogo di residenza del presidente. Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi operative e/o amministrative anche altrove.

ARTICOLO N. 3 FINALITÀ
L’Associazione nel perseguire le proprie esclusive finalità, si propone di ideare e realizzare progetti che diano alla Vita, nell’ambito del territorio in cui opera, una qualità quanto più rispondente ai bisogni della società contemporanea, valorizzando le risorse umane e ambientali esistenti sul territorio o di sollecitarne la nascita di altre.

Gli scopi dell’Associazione sono i seguenti:

  • associare senza alcuna preconcetta distinzione tutti i vegetariani e favorirne i rapporti
  • promuovere l’alimentazione vegetariana e diffondere gli ideali del Vegetarismo in modo da favorire il progresso spirituale, mentale, sanitario ed economico dei cittadini
  • incoraggiare lo studio dei principi etici delle implicazioni medico-scentifiche dell’etica vegetariana e intraprendere le ricerche clinico-alimentari e filosofico-morali che il vegetarismo comporta
  • fornire tutte le informazioni utili sugli aspetti dell’alimentazione vegetariana
  • favorire e instaurare rapporti con i vegetariani, vegani o vegetaliani fruttariani, crudisti, ecc., anche di altre nazioni e con le associazioni che attuano gli ideali di non violenza, pacifismo, zoofilia, rispetto per gli animali, amore per la natura
  • raccogliere documentazioni di ogni tipo relative al vegetarismo ed eventualmente realizzare e pubblicare libri, opuscoli, audiovisivi, ecc
  • mettere a disposizione degli iscritti e del più vasto pubblico tutte quelle informazioni relative al vegetarismo, alla dietetica, alla cultura dell’alimentazione, alle ricette gastronomiche e culinarie non cruente, alla produzione agricola, al benessere degli animali allestendo un apposito archivio anche telematico
  • incoraggiare e far conoscere le attività di produzione e commercio di cibi naturali ed incentivare l’istituzione di cliniche, pensioni, ristoranti vegetariani
  • promuovere e rappresentare la causa vegetariana, ove possibile e richiesto, presso gli organismi competenti
  • agire in difesa dei diritti dei cittadini vegetariani, affinché sia possibile ovunque consumare pasti vegetariani e avere informazioni relative alla natura e composizione degli alimenti
  • promuovere il rispetto e la tutela dei diritti degli animali e prodigarsi per eliminare ogni sorta di crudeltà e vessazioni attuati nei confronti degli stessi
  • condurre e promuovere campagne di sensibilizzazione e di informazione verso i cittadini, illustrando consumi e stili di vita che non comportino morte o sofferenza per gli animali
  • sostenere il rispetto delle norme internazionali, nazionali e locali finalizzate alla tutela dei diritti degli animali non umani, promuovendone l’applicazione ed i miglioramenti
  • incoraggiare l’autosufficienza alimentare, promuovendo politiche e pratiche agricole rispettose degli umani, dell’ambientee della biodiversità
  • tutelare la salute degli associati, svolgendo compiti di educazione sanitaria e medica preventiva
  • fornire e promuovere iniziative tendenti a preservare e mantenere l’ambiente sano e naturale
  • cercare di fornire risposte agli associati su richieste da loro proposte
  • L’Associazione per realizzare gli scopi primari oltre alle attività indicate in premessa del presente articolo, potrà svolgere qualunque attività connessa e/o accessoria a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e fideiussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all’oggetto sociale.

ARTICOLO N. 4 AFFILIAZIONE
L’associazione potrà aderire a tutti gli organismi internazionali che promuovono una o più delle finalità statutarie

ARTICOLO N. 5 SIMBOLO
Il simbolo dell’’A.V.I. già adottato e registrato precedentemente, è un disegno rappresentante due fili d’erba che divergono verso l’alto con un rigonfiamento a foglia sul filo di destra per chi lo guarda

ARTICOLO N. 6 NATURA
L’Associazione è regolata dalle norme del presente statuto.

Ad essa spettano i compiti di promozione dell’ideale vegetariano. Essa è apartitica e aconfessionale; non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica ed esclude qualsiasi scopo di lucro.
L’associazione è assolutamente indipendente da ogni forma di intolleranza, dogmatismo, e pregiudizi, correlato ad opinioni politiche, fedi religiose o speculazioni filosofiche e lascia ai singoli soci la completa e consapevole responsabilità di esercitare il proprio inalienabile diritto alla libertà di pensiero e di espressione nei limiti che il rispetto per l’altrui opinione sancisse.
 È fatto assoluto divieto a chiunque di utilizzare il nome dell’Associazione per scopi che non siano quelli associativi. L’A.V.I. fonda la sua attività associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale.

ARTICOLO N. 7 SOCI
Possono essere soci coloro che, persone fisiche o giuridiche, condividono gli scopi dell’Associazione, può essere anche una condivisione parziale purchè i soci non attuino iniziative contrarie agli altri scopi associativi. I soci cooperano concretamente alla loro realizzazione e/o fruiscono dei servizi messi a disposizione dall’associazione. Tutti i soci hanno diritto di voto ad eccezione dei minorenni.

I soci si possono dividere in tre categorie:

  • soci collaboratori
  • soci ordinari
  • soci effettivi

Sono soci collaboratori coloro che si impegnano nell’associazione con rapporti continuativi e che sono promotori di attività sociali.
Sono soci ordinari coloro che rinnovano annualmente il loro impegno associativo e che fruiscono dei servizi dell’associazione.
Sono soci effettivi tutti coloro, residenti in Italia o in altri paesi, che praticano integralmente ed in modo continuativo la dieta vegetariana.
 Tutti i soci sono tenuti a contribuire alle attività dell’associazione con le quote annuali di adesione stabilite dal direttivo all’inizio di ogni anno sociale: le quote vengono stabilite in base ai programmi sociali e ai servizi erogati. L’ammissione a nuovi soci o il recesso devono essere deliberati dal Consiglio Direttivo con riferimento alla parte iniziale del presente articolo. L’ammissione a socio collaboratore deve essere ratificata dall’Assemblea.

I soci cessano di appartenere all’Associazione per:

  • recesso su domanda del socio quando questo dichiara di non essere più in grado di collaborare o partecipare al proseguimento degli scopi sociali,
  • decadenza per perdita dei requisiti di ammissione o che non sia più in grado di concorrere in alcun modo al raggiungimento degli scopi sociali,
  • esclusione per svolgimento di attività in contrasto con quelle dell’Associazione, che non osservi le deliberazioni degli organi sociali, che senza giustificato motivo non adempia agli obblighi assunti a qualsiasi titolo nei confronti dell’associazione. L’esclusione viene deliberata dal consiglio direttivo dopo che al socio sia stato contestato, per scritto, il fatto che può giustificare l’esclusione e se entro il termine di trenta giorni non siano pervenute le controdeduzioni eventuali.
  • per causa di morte.

Il socio che cessa di appartenere all’associazione non può rivendicare alcun diritto sul patrimonio e sulle quote pagate.

ARTICOLO N. 8 ORGANI SOCIALI
Sono organi sociali dell’associazione:
l’assemblea dei soci
il consiglio direttivo
il presidente
il collegio dei revisori contabili
cariche onorifiche

ARTICOLO N. 9 ASSEMBLEA DEI SOCI
L’assemblea dei soci viene convocata con comunicazione scritta diretta a ciascun socio, tramite l’organo di stampa dell’associazione la propria rivista divulgativa, mediante affissione nella sede dell’associazione o nelle eventuali sedi o succursali oppure tramite posta elettronica, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata. L’avviso deve contenere la data e l’ora di prima e seconda convocazione, e l’ordine del giorno.

L’assemblea viene convocata almeno una volta all’anno dal consiglio direttivo oppure da almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto, ma in questo caso con un preavviso di almeno 20 (venti).

Compiti dell’assemblea:
 deliberare sugli indirizzi generali dell’associazione
approvare il bilancio consuntivo e preventivo
nominare i componenti del consiglio direttivo stabilendone il numero prima dell’elezione
deliberare su qualsiasi argomento sottopostole del consiglio direttivo
modificare lo statuto o eventuali regolamenti
deliberare in ordine allo scioglimento dell’associazione e nomina i componenti del collegio dei revisori contabili.

Ogni socio in regola con il pagamento delle quote associative ha diritto a un solo voto, salvo il caso di delega da parte di un altro socio, comunque non più di una delega per socio delegato.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del consiglio direttivo, in questo caso sono escluse le deleghe per l’approvazione dei bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri.

L’assemblea e presieduta dal presidente o da un socio nominato dall’assemblea stessa prima dell’inizio dei lavori.

Le assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti la meta più uno dei soci, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti. L’assemblea sia in prima che in seconda convocazione delibera a maggioranza dei partecipanti.

Le assemblee straordinarie, di modificazione dello statuto, sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti. In seconda convocazione, le assemblee straordinarie sono valide con qualsiasi numero di soci presenti e deliberano sempre con il voto dei 2/3 dei presenti.

Di ogni assemblea sarà redatto regolare apposito verbale.

ARTICOLO N. 10 CONSIGLIO DIRETTIVO
Il consiglio direttivo è nominato dall’assemblea generale, dura in carica 3 (tre) anni, I membri del consiglio direttivo variano da un minimo di tre ad un massimo di dodici e sono rieleggibili.

Il consiglio direttivo è investito di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione in ottemperanza alle indicazioni programmatiche dell’assemblea generale. Il consiglio direttivo può delegare alcune funzioni ad un amministratore delegato, direttore o comitato esecutivo.

Compiti del consiglio direttivo:

  • curare l’esecuzione delle delibere dell’assemblea
  • progettare e verificare le attività sociali dell’Associazione
  • deliberare in materia di ammissione, recesso, decadenza ed esclusione dei soci,
 nominare soci onorari
fissare la misura delle quote sociali o eventuali contributi straordinari
  • deliberare su tutti gli atti di natura contrattuale mobiliare e finanziaria compresa l’apertura e chiusura di c/c presso istituti finanziari, bancari o postali nell’ambito delle attività sociali
  • assumere contratti di lavoro dipendente con l’esclusione dei soci o prestazioni d’opera con terzi o con soci
  • 
deliberare su tutte gli aspetti attinenti alla questione sociale non riservati all’assemblea nelle norme di legge e del presente statuto.

Stesura di un eventuale regolamento per il buon funzionamento delle attività dell’associazione.
Il consiglio si riunisce ogni volta che il presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno quattro volte l’anno.

Il consiglio nomina al suo interno il Presidente, un vice presidente, un segretario, un tesoriere, (queste due ultime cariche non possono essere conferite alla stessa persona).

Il consiglio è presieduto dal presidente, in sua assenza dal vice presidente o comunque dal più anziano in carica dei presenti. Alla fine di ciascuna riunione sarà redatto un verbale regolarmente approvato dai presenti e sottoscritto dal presidente e dal segretario verbalizzante.

Le cariche del consiglio direttivo sono completamente gratuite.

ARTICOLO N. 11 IL PRESIDENTE
Il presidente ha la firma e la rappresentanza dell’Associazione, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del consiglio, salva ratifica alla prima riunione utile. Il vicepresidente ricopre le funzioni e con gli stessi poteri del presidente in caso di indisponibilità di quest’ultimo. Poteri speciali possono essere demandati all’amministratore delegato al direttore o ad eventuali operatori dell’associazione.

ARTICOLO N. 12 COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI
Il collegio dei revisori contabili è composto da tre membri, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Spetta al collegio controllare i libri sociali, la tenuta della contabilità e i libri giornali. Il collegio redige annualmente una relazione con i rendiconti di tutte le ispezioni effettuate.

ARTICOLO N. 13 PATRIMONIO – ESERCIZIO SOCIALE
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote sociali, quote annuali soci, eventuali contributi associativi supplementari, donazioni lasciti e da ogni cespite che potrà essere conseguito in rispetto delle norme vigenti.

Alle spese occorrenti al buon funzionamento dell’associazione si provvederà con i contributi annuali dei soci, con eventuali donazioni e lasciti e con ogni provento di attività sociale.
L’esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L’assemblea deve approvare il bilancio entro il 31 maggio di ogni anno.
Gli utili e gli avanzi di gestione non sono mai distribuiti agli associati, neanche in maniera indiretta, a meno che la distribuzione o la destinazione non sia imposta per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

Gli avanzi di gestione saranno esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e a quelle direttamente connesse.

ARTICOLO N. 14 CARICHE ONORIFICHE
Le qualifiche onorifiche vengono assegnate su proposta del presidente e votate nell’ambito del Congresso Nazionale e hanno durata variabile in base alle circostanze che le hanno generate.

ARTICOLO N. 15 SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
In caso di scioglimento per qualsiasi causa dell’Associazione, il patrimonio residuo e le eventuali eccedenze attive risultanti da bilancio di liquidazione dopo il pagamento di ogni passività, andranno devolute a enti e organismi con qualifica ONLUS o a fini di utilità pubblica.

ARTICOLO N. 16 CLAUSOLA COMPROMISSORIA
I soci sono obbligati a rimettere alla decisione arbitrale la soluzione di tutte le controversie tra soci e tra associazione e soci che insorgessero sull’applicazione o sull’interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto, regolamenti e nelle deliberazioni ordinarie degli organi sociali. Il collegio arbitrale è composta da tre membri, di cui uno nominato dalla parte che ricorre all’arbitrato, uno nominato dalla controparte e il terzo nominato dagli altri due arbitri oppure, in caso di assenza di accordo, dal pretore competente per territorio.

ARTICOLO N. 17 RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le norme vigenti del Codice Civile, delle Leggi e delle Leggi speciali in materia di associazionismo.